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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

 

L'Ordine non ha concesso e non ha intenzione di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.