Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L'Ordine non possiede immobili ed i locali ove ha sede sono concessi in comodato (con contributo forfetario alle spese di conduzione).