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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Beni immobili e gestione patrimonio

Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.


L'Ordine non possiede immobili ed i locali ove ha sede sono concessi in comodato (con contributo forfetario alle spese di conduzione).