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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

REGIONE PIEMONTE. NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ORDINISTICHE

Il Consiglio Regionale del Piemonte prende posizione a tutela dei professionisti, come richiesto dagli stessi Ordini professionali, sull’ormai diffuso problema del pagamento del lavoro svolto.

Il 4 dicembre 2018 è stata approvata la cosìddetta "Legge Omnibus" (disponibile per il download) al cui articolo 140 (di seguito riportato) prevede che, nell'ambito delle attività espletate per conto di committenza privata, le istanze siano sempre accompagnate dalle lettere di affidamento dell'incarico (sottoscritte dal committente) e dalla documentazione del pagamento delle relative spettanze. Inoltre la Pubblica Amministrazione può direttamente acquisire dal Professionista l'autocertificazione del pagamento da parte del committente, pena la sospensione del procedimento amministrativo.

 Art. 140

(Inserimento dell'art. 7bis della L.R. 19/2011)

1. Dopo l'art. 7 della L.R. 10 ottobre 2011 n°19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è inserito il seguente

Art. 7bis (Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale).

1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare il lavoro svolto dai professionisti e constestualmente contrastare il fenomento dell'evasione fiscale, la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città Metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in conformità ai dettami del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A)

2. La Pubblica Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l'autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta Regionale e contenuta in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.


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LR 17.12.2018 n. 19.pdf242.7 KB